mercoledì 25 giugno 2008

Documenti necessari per ottenere un decreto ingiuntivo per il recupero dei crediti condominiali


Questi, i documenti da allegare al ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero di crediti condominiali:
1) Verbale dell'assemblea che ha approvato le spese e del relativo piano di riparto;
2) Se il condomino moroso non ha partecipato all'assemblea, occorre la prova della ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. Se non si dispone di tale prova, occorre sanare la carenza probatoria, spedendo con raccomandata il verbale dell'assemblea al condomino moroso, consentendo a costui di prestare ad esso eventuale opposizione nel termine di 30 giorni. Decorso tale termine senza che sia impugnato, la raccomandata può essere utilizzata per ottenere un decreto ingiuntivo, in vece dell'invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea.


la fonte di questa notizia e' studiomanduzzo

Delibere assembleari nullita assoluta o semplice annullabilita'


delibere assembleari nullità assoluta e non la semplice annullabilità.

Cass. Civ. Sez. Unite 7 Marzo 2005 n. 4806


Con l’importantissima sentenza in oggetto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno finalmente fatto chiarezza su quali siano i vizi delle delibere assembleari che ne determino la nullità assoluta e non la semplice annullabilità.Sono state definite nulle le delibere:- prive degli elementi essenziali - con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume)- con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea- che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini - le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Al contrario, sono invece annullabili le delibere:- con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea,- quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;- quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea;- quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.E’ stato così chiarito – e qui sta l’elemento di novità della portato dalla pronuncia in esame - che il mancato recapito a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione, non comporta la nullità, ma la semplice annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.

Ripartizione delle spese fra proprietario ed inquilino



RIPARTIZIONE SPESE TRA PROPRIETARIO E INQUILINO
Tabella di ripartizione oneri accessori proprietario/conduttore predisposta dalla Confedilizia e registrata a Roma - Atti privati al n. C 46286 in data 22.11.1994La tabella indica come vanno ripartiti secondo equità (non, necessariamente, secondo legittimità) gli oneri accessori tra i soggetti interessati a servizi, prestazioni e altri tipi di spese.Per essere a ogni effetto vincolante, la tabella deve quindi essere recepita, con un voto dall'assemblea, nei regolamenti condominiali (da richiamarsi poi, nei singoli contratti di locazione) o, direttamente, nei singoli contratti in deroga, in modo da superare ogni dubbio o falsa interpretazione.Nei singoli contratti di locazione, per rendere vincolante la tabella Confedilizia (che è applicabile anche al di fuori della realtà condominiali) è sufficiente inserire nei contratti stessi la seguente clausola: "Per la ripartizione degli oneri accessori al presente contratto di locazione si fa rinvio alla Tabella di ripartizione oneri accessori proprietario / conduttore predisposta dalla Confedilizia e registrata a Roma - Atti privati al n. C 46286 in data 22.11.1994".Naturalmente sono possibili accordi nei quali questa suddivisione sia richiamata solo parzialmente: in questo caso bisognerà ricopiare a parte le voci che interessano, e allegare questo accordo speciale al contratto di locazione o al regolamento condominiale.Attenzione: con P viene indicato che a pagare deve essere il proprietari, con I che la spesa va accollata all'inquilino.
AMMINISTRAZIONE
PROPRIETARI
INQUILINI
Depositi cauzionali per erogazione di servizi comuni (illuminazione, forza motrice, gas, acqua, telefono, ecc.)
P
-
Assicurazione delle stabile, ivi compresi gli impianti
50% P
50% I
Cancelleria, copisteria, postali, noleggio sala per riunioni
50% P
50% I
Cancelleria, copisteria, postali e noleggio sala per riunioni, se trattasi di assemblee straordinarie convocate per iniziativa dei conduttori; spese di fotocopia dei documenti giustificativi richiesti
-
I
Compenso all'amministratore del condominio
50% P
50% I
Tasse per occupazione temporanea di suolo pubblico e tributi in genere
P
-
Tassa per passo carraio
-
I
AUTOCLAVE
PROPRIETARI
INQUILINI
Installazione e integrale rifacimento
P
-
Sostituzione di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico, ecc.)
P
-
Consumi forza motrice
-
I
Collaudo, imposte e tasse di impianto
P
-
Ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione
-
I
Riparazione e piccole sostituzioni di parti in conseguenza dell'uso
-
I
Manutenzione in abbonamento
-
I
Ricarica pressione del serbatoio
-
I
Consumo acqua potabile e calde
-
I
Depurazione e decalcificazione
-
-

CANTINE (SPAZI DI DISIMPEGNO)
PROPRIETARI
INQUILINI
Installazione impianto elettrico e suo rifacimento
P
-
Sostituzione lampadine e riparazione impianto elettrico e del regolatore a tempo
-
I
Installazione impianto idrico e suo anche parziale rifacimento
P
-
Riparazione impianto idrico (rubinetti, saracinesche, contatori divisionali, ecc.), sostituzione lavello
-
I
Installazione e sostituzione di gettoniera per erogazione dell'acqua
P
-
Manutenzione della gettoniera
-
I
Servizio di disinfestazione: derattizzazione
-
I
Servizio di disinfestazione: deblattizzazione e disinfezione dei bidoni dell'immondizia
-
I
Consumi di energia elettrica ed acqua
-
I
Tinteggiatura pareti e soffitti
-
I
Pulizia e relativi materiali d'uso
-
I

COPERTI E LASTRICI
PROPRIETARI
INQUILINI
Rifacimento della struttura del coperto. Ivi compreso il manto
P
-
Ripassatura e riparazione del manto di copertura
-
I
Rifacimento nei lastrici solari del manto impermeabilizzante e della sovrastante pavimentazione
P
-
Riparazione delle pavimentazioni, qualora il conduttore ne abbia il diritto d'uso
-
I
Sostituzione grondaie, converse, bandinelle, paraneve e pluviali
P
-
Pulizia e verniciatura grondaie e sgombero neve nei latrici agibili
-
I
Rifacimento camini
P
-
Pulizia camini
-
I
Installazione parafulmine
P
-

CORSIE E RAMPE AUTORIMESSE
PROPRIETARI
INQUILINI
Rifacimento delle pavimentazioni
P
-
Riparazione e manutenzione delle pavimentazioni
-
I
Installazione di apparecchiature automatiche e non automatiche per il comando di elementi di chiusura e di radiocomando
P
-
Riparazione degli automatismi di chiusura e di radiocomando, comprensiva delle sostituzioni di piccola entità
-
I
Installazione e rifacimento di impianto elettrico d'illuminazione
P
-
Sostituzione di lampadine ; riparazione impianto elettrico e del regolatore a tempo
-
I
Installazione impianto idrico e suo anche parziale rifacimento
P
-
Riparazione impianto idrico (rubinetti, saracinesche, contatori divisionali) e sostituzione lavello
-
I
Installazione e sostituzione della segnaletica verticale
P
-
Realizzazione della segnaletica orizzontale
P
-
Manutenzione ordinaria della segnaletica
-
I
Sostituzione di elementi protettivi (guard-rail, parapetti, cavedi, ecc.)
P
-
Riparazione e verniciatura degli elementi protettivi (guard-rail, parapetti, cavedi, ecc.)
-
I
Installazione e sostituzione dell'impianto antincendio, comprese le relative spese di collaudo
P
-
Ispezione e collaudi periodici eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione
-
I
Consumi di energia elettrica ed acqua, compreso il canone, per i consumi di elevata intensità
-
I
Pulizia corsie e rampe, compresi i relativi materiali d'uso
-
I
Sgombero neve
-
I
Acquisto e spandimento sale
-
I

CORTILI E GIARDINI
PROPRIETARI
INQUILINI
Installazione e sostituzione di recinzioni e di cancelli
P
-
Costruzione dei passi carrabili
P
-
Riparazione e verniciatura dei cancelli
-
I
Installazione e sostituzione di apparecchiature automatiche e non automatiche per il comando di elementi di chiusura e di radiocomando
P
-
Riparazione degli automatismi di chiusura e di radiocomando, comprensiva delle sostituzioni di piccola entità
-
I
Esecuzione di pavimentazione di cortili, marciapiedi e camminamenti in zone verdi eseguita con materiali di qualsiasi natura
P
-
Riparazione e verniciatura di attrezzature per stendere la biancheria
-
I
Installazione e sostituzione di attrezzature per stendere la biancheria
-
I
Realizzazione di segnaletica per la delimitazione dei posti macchina all'aperto
P
-
Rifacimento periodico della segnaletica per la delimitazione dei posti macchina all'aperto, in conseguenza dell'uso
-
I
Impianto arboreo ed erbaceo per le aree verdi
P
-
Acquisto attrezzature e macchine occorrenti per la manutenzione delle aree verdi
P
-
Riparazione delle attrezzature e delle macchine occorrenti per la manutenzione delle aree verdi, in conseguenza d'uso
-
I
Manutenzione delle aree verdi; taglio del tappeto erboso, potature, giardinaggio, innaffiature, acquisto concimi e antiparassitari, consumo d'acqua
-
I
Sostituzione piante ornamentali
P
-
Installazione e sostituzione di impianto di irrigazione e di attrezzature sportivo/ricreative (panchine, giochi per ragazzi, ecc.)
P
-
Riparazione dell'impianto di irrigazione e delle attrezzature sportivo/ricreative
-
I
Installazione impianto di illuminazione
P
-
Riparazione impianto di illuminazione, sostituzione lampadine
-
I
Consumi energia elettrica
-
I
Pulizia cortili e aree verdi: sgombero neve (compresi i relativi materiali d'uso)
-
I

FOGNATURE E SCARICHI
PROPRIETARI
INQUILINI
Allacciamento rete comunale
P
-
Rifacimento e riparazione della rete fognate dal collettore urbano al fabbricato e all'interno del fabbricato stesso
P
-
Installazione sifone
P
-
Installazione e rifacimento delle colonne montanti e della rete di raccolta delle acque pluviali nelle aree cortilive ivi compresi i pozzetti a sifone
P
-
Riparazione delle colonne montanti e della rete di raccolta delle acque pluviali nelle aree cortilive ivi compresi i pozzetti a sifone
-
I
Pulizia e spurgo dei pozzetti a sifone
-
I
Installazione e sostituzione dell'impianto di sollevamento delle acque di rifiuto, compreso l'avvolgimento elettrico della pompa
P
-
Riparazione e sostituzione dell'impianto di sollevamento delle acque di rifiuto in conseguenza dell'uso (cuscinetti, paracqua, ecc.)
-
I
Spurgo delle reti fognarie e disotturazione delle colonne di scarico e relativi pozzetti
-
I
Riparazione e disotturazione dei sifoni
-
I

IMPIANTO CENTRALIZZATO TV
PROPRIETARI
INQUILINI
Installazione e sostituzione di impianto centralizzato TV per la ricezione di programmi nazionali ed esteri
P
-
Riparazione dell'impianto centralizzato TV per ricezioni di programmi nazionali ed esteri
-
I
Sostituzione cavi, prese e altri accessori
P
-
Sostituzione cavi, prese e altri accessori per l'ampliamento della ricezione
P
-

IMPIANTI SPORTIVI (PISCINE, CAMPI DA TENNIS)
PROPRIETARI
INQUILINI
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari)
-
I
Acqua (pulizia, depurazione, acquisto terra rossa, manutenzione)
-
I
Installazione e manutenzione straordinaria
P
-

PARETI ESTERNE
PROPRIETARI
INQUILINI
Restauro integrale delle facciate
P
-
Rifacimento di intonaci, tinteggiature dei rivestimenti, dei basamenti, dei balconi, delle pensiline e di ogni altro motivo ornamentale
P
-

PORTIERATO E VIGILANZA
PROPRIETARI
INQUILINI
Indennità particolari come da contratto nazionale e accordi particolari
-
I
1) annaffiamento aiuole, giardini, fiori e piante
-
I
2) rotazione sacchi e/o bidoni della spazzatura e loro eventuale trasporto dal piano cantina al piano stradale
-
I
3) condizioni impianto riscaldamento, condizionamento e acqua calda
-
I
Indumenti da lavoro portiere
-
I
Salario, tredicesima, ferie, accantonamento, liquidazione, indennità supplementari come da vigente contratto nazionale di lavoro dei portieri ed eventuali contratti integrativi provinciali, contributi previdenziali e assicurativi
-
I
Costo dell'eventuale alloggio del portiere pari all'indennità sostitutiva prevista dal c.c.n.l.
-
I
Vigilanza notturna
-
I

PULIZIE E PRE-RACCOLTA RIFIUTI
PROPRIETARI
INQUILINI
Acquisto attrezzature specifiche (lucidatrice, aspirapolvere, scale, ecc.)
P
-
Salario o compenso addetto pre-raccolta rifiuti
-
I
Contributi previdenziali e assicurativi addetto
-
I
Sacchi per pre-raccolta e acquisto materiale di pulizia
-
I
Derattizzazione e disinfestazione in genere dei locali legati alla raccolta immondizie
-
I
Tassa rifiuti
-
I

RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, CONDIZIONAMENTO
PROPRIETARI
INQUILINI
Adeguamento dell'impianto di riscaldamento, produzione d'acqua calda e di condizionamento alle leggi e ai regolamenti in materia di prevenzione incendi, contenimento dei consumi o altro
P
-
Sostituzione di caldaia, bruciatore, cisterne e boyler
P
-
Installazione e sostituzione dell'impianto di riscaldamento, produzione di acqua calda e di condizionamento
P
-
Sostituzione di apparecchiature o parti di esse per danno accidentale (valvole, pompe di circolazione, saracinesche, manometri, termometri) limitatamente al danno accidentale
-
I
Riparazione di parti accessorie delle apparecchiature: valvole, pompe di circolazione, saracinesche, manometri, termometri; avvolgimento elettrico pompe
-
I
Installazione e sostituzione dell'impianto antincendio, comprese le relative spese di collaudo; acquisto estintori
P
-
Ricarica estintori; ispezione e collaudi periodici eseguiti dagli Enti preposti e relative tasse di concessione; compresi relativi alla tenuta del libretto di centrale
-
I
Retribuzione degli addetti alla conduzione della caldaia, ivi compresi gli oneri assicurativi previdenziali
-
I
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua
-
I
Pulizia annuale dell'impianto per la messa a riposto stagionale: caldaie, bruciatori, canne fumarie, ecc.
-
I
Riparazione del rivestimento refrattario
-
I
Ricostruzione del predetto
P
-
Costi della fornitura del calore comprendenti consumo combustibile, assistenza tecnica all'impianto, forza motrice per il bruciatore, compenso a fuochista
-
I
Spese manutenzione e funzionamento dei depuratori d'acqua
-
I
Piccola manutenzione e pulizia filtri dell'impianto di condizionamento e di depurazione dell'acqua
-
I
Per l'impianto autonomo, manutenzione ordinaria e piccole riparazioni e sostituzioni a: caldaia, bruciatore, tubazioni, radiatori, valvole e manopole
-
I
Compenso a tecnici per "bilanciamento" dell'impianto termico
-
I
Tassa USL verifica impianto
-
I

SCALE E ALTRI
PROPRIETARI
INQUILINI
Ricostruzione struttura portante della scale, dei gradini e dei pavimenti di pianerottoli
P
-
Tinteggiatura e verniciatura delle pareti del vano scale, ivi compresi gli infissi, il parapetto e il corrimano
-
I
Fornitura e montaggio di armadietto per contatori (gas, luce, acqua); di contenitori per i bidoni immondizie ; di bacheca portatarghe
P
-
Riparazione, manutenzione e sostituzione dell'armadietto per contatori (gas, luce, acqua); di contenitori per i bidoni immondizie; di bacheca portatarghe
-
I
Installazione dell'impianto elettrico; soneria, comando tiro porte e cancelli, illuminazione vano scale, citofono, ecc.
P
-
Fornitura di guide e zerbini
-
I
Fornitura e montaggio di casellari postali
P
-
Riparazione di parti dell'impianto elettrico: soneria, comando tiro porte e cancelli, illuminazione vano scale, citofono, compresi relais, elettroserrature e temporizzatori
-
I
Sostituzione predetti
P
-
Applicazione targhette nominative personali
-
I
Installazione di dispositivi automatici di chiusura (chiudiporta a braccio o a pavimento) con relative chiavi
P
-
Riparazione e sostituzione di dispositivi automatici di chiusura e chiavi relative
-
I
Sostituzione dei vetri e degli infissi
-
I
Installazione e sostituzione dell'impianto antincendio comprese le relative spese di collaudo; acquisto estintori
P
-
Ricarica degli estintori; ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione
-
I
Installazione di portalampade, plafoniere e lampadari
P
-
Riparazione e sostituzione di portalampade, plafoniere, sostituzione lampadine e neon
-
I
Consumi energia elettrica
-
I

TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI
PROPRIETARI
INQUILINI
Installazione di impianto di trattamento delle acque potabili (addolcimento, ecc.)
P
-
Riparazione e sostituzione di parti componenti l'impianto di trattamento delle acque potabili, necessaria in conseguenza all'uso
-
I
Consumo di sali, di resine, di forza motrice, ecc.
-
I
Retribuzione dell'addetto alla conduzione dell'impianto
-
I

IMPIANTO ELETTRICO (APPARTAMENTO)
PROPRIETARI
INQUILINI
Rifacimento integrale dell'impianto elettrico
P
-
Riparazione straordinaria dell'impianto elettrico
-
I
Riparazione dell'impianto elettrico per cortocircuito
-
I
Sostituzione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di corrente, deviatori, pulsanti e segnalatori acustici e luminosi)
-
I
Sostituzione degli impianti di soneria, timer luce, scala, citofono e videocitofono
P
-
Riparazione degli impianti di soneria, timer luce, scala, citofono e videocitofono
-
I

IMPIANTO IDRICO SANITARIO GAS (APPARTAMENTO)
PROPRIETARI
INQUILINI
Installazione e rifacimento integrale dell'impianto idrico, sanitario e gas
P
-
Sostituzione delle apparecchiature del bagno e della cucina
-
I
Installazione e sostituzione dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda
P
-
Pulizia dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda in conseguenza dell'uso e loro sostituzione
-
I
Riparazione delle rubinetterie (acqua e gas) in conseguenza dell'uso e loro sostituzione
-
I
Sostituzione di sifoni
P
-
Disotturazione di elementi di raccordo alle colonne montanti ("braghe")
-
I

PARETI E SOFFITTI APPARTAMENTO (intonaci, tinte, vernici, parati, ecc.)
PROPRIETARI
INQUILINI
Ripristino di intonaci
-
I
Tinteggiatura e verniciatura delle pareti e dei soffitti se vuole dal conduttore nel corso del rapporto di locazione
-
I
Montaggio di carta da parati o materiale similari se voluto dal conduttore corso del rapporto di locazione
-
I

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (APPARTAMENTO)
PROPRIETARI
INQUILINI
Rifacimento di pavimenti e rivestimenti
P
-
Riparazione di pavimenti e rivestimenti
-
I

RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA, IMPIANTI AUTONOMI (APPARTAMENTO)
PROPRIETARI
INQUILINI
Rifacimento integrale degli impianti autonomi di riscaldamento, condizionamento e produzione d'acqua calda
P
-
Sostituzione di parti degli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione d'acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, condizionatore)
P
-
Riparazione delle apparecchiature che compongono degli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione d'acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, condizionatore) ; avvolgimento pompe, gigleurs, sfilato elementi riscaldamenti, ecc.
-
I
Sostituzione e riparazione del bollitore dell'acqua calda
-
I
Pulizia del bruciatore, della caldaia, del bollitore, delle canne fumarie
-
I

SERRAMENTI E INFISSI (APPARTAMENTO)
PROPRIETARI
INQUILINI
Sostituzione di porte, telai finestre, serrande avvolgibili, scuri e tende di oscuramento
P
-
Riparazione delle serrande avvolgibili nei seguenti elementi: stecche, ganci, rullo
-
I
Riparazione e sostituzione delle cordelle di attacco al rullo e delle molle nelle serrande avvolgibili
-
I
Riparazione delle porte, dei telai finestre, delle persiane, degli scuri, delle tende esterne di oscuramento e sostituzione di parti accessorie delle stesse (maniglie, serrature, vetri, cornici)
-
I
Verniciatura di serramenti esterni: serrande avvolgibili, persiane, scuri e parapetti balconi
-
I
Verniciatura di serramenti interni: porte e telai finestre, se voluta dal conduttore
-
I

Pulizia scale condominiali


ESONERO SPESE SCALE

> Un Condomino, di Sua iniziativa, tampona la porta attraverso la quale> accede al vano scale e chiede l'esonero da ogni spesa relativa al vano scale stesso. E' corretto ?

assolutamente no!lui paga! art. 1118 secondo comma
Art.1118(Diritti dei partecipanti sulle cose comuni)
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.



Condominio: i costi per la pulizia delle scale non possono essere commisurati alla diversa frequenza d'uso.

A norma dell'art. 1124 c.c. 1 comma «Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo ».Per giurispridenza pressochè costante tale criterio va applicato anche ai costi per la pulizia delle scale in quanto trattasi di voce di spesa che può essere ricondotta nella manutenzione. Talvolta, come nel caso di specie in cui quattro dei cinque piani di un condominio sono adibiti ad albergo ed un unico piano a civile abitazione, si è tuttavia posto il problema dell'equità del criterio di cui sopra se l'uso che i diversi condomini fanno delle scale è effettivamente disomogeneo.Tanto in primo grado quanto in appello è stato ritenuto applicabile il criterio di cui all'art. 1123 c.c., 2 comma per cui, in materia di riapartizione delle spese condominiali, «Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne».Conseguentemente, in riforma della delibera assembleare, il giudice di merito ha ritenuto doversi rivedere il criterio di riparto tenendo conto del notevole maggior uso delle scale effettuato dall'albergo, per il continuo andirvieni di avventori. La S.C. tuttavia, in riforma dell'impugnata sentenza che pure ad una prima impressione potrebbe apparire ispirata a criteri di equità e razionalità oltre che fondata in punto di diritto stante il richiamato art. 1123, 2 comma, osserva come detto articolo «ha riguardo a parti comuni che oggettivamente e strutturalmente sono utilizzabili in diversa misura dai condomini, e non all'uso che concretamente i condomini ne facciano» (cfr. Cass., 6 dicembre 1991, n. 13160, in Mass. Foro it., 1991).Ed è innegabile che le scale siano destinate a servire l'intero immobile, a prescindere dalla situazione di fatto di maggiore o minor uso. D'altra parte, osserva la corte, applicando il criterio di cui all'art. 1123 si giungerebbe alle conseguenze paradossali per cui potrebbe chiedere di essere esentato dal pagamento chi non utilizza mai l'ascensore o, al contrario, potrebbe trovarsi a dover sopportare costi maggiori una famiglia numerosa. Non solo l’art. 1123 non si rende applicabile alla ripartizione delle spese di pulizia scale in quanto è possibile procedere alla ripartizione delle spese condominiali in ragione della utilità che la cosa o il servizio comune può dare in quanto tale utilità sia misurabile (come ad es., avviene per il riscaldamento, in cui si fa riferimento alla superficie radiante dei termosifoni installati nelle singole unità immobiliari in proprietà esclusiva). In definitiva la posizione della S.C. circa le spese di pulizia delle scale condominiali è la seguente:«La ripartizione delle spese per la pulizia delle scale secondo quanto previsto dall'art. 1124 cod. civ., poi, è conforme alla ratio di tale disposizione, la quale va individuata nel fatto che, a parità di uso, i proprietari dei piani alti logorano di più le scale rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui contribuiscono in misura maggiore alla spese di ricostruzione e manutenzione. Ugualmente, a parità di uso, i proprietari di piani più alti sporcano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui devono contribuire in misura maggiore alle spese di pulizia.Va soltanto chiarito che la ripartizione delle spese va fatta con applicazione integrale del criterio dell'altezza di piano; la disposizione contenuta nell'art. 1124 primo comma, cod. civ. secondo la quale la metà delle spese per la ricostruzione e manutenzione delle scale va effettuata in base ai millesimi, deroga, infatti, in parte a tale criterio (applicativo del principio generale di cui all'art. 1123 secondo comma, cod. civ.) e quindi non può trovare applicazione analogica con riferimento a spese diverse da quelle espressamente considerate». (nota di Gianluca Lanciano)


Criterio di ripartizione delle spese per la pulizia delle scaleCass., sez. II, n. 432 del 12/01/2007

La ripartizione delle spese per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica dell’art. 1124 c.c. Il criterio di ripartizione prescinde dalla destinazione d’uso delle varie unità immobiliari. .


SCALE PULIZIE A TURNO FRA CONDOMINI
Premesso che
la Cass. Civile n. 16485 del 22.11.2002 ha stabilito: <<>>
qualche volta comunque i condomini si accordono per fare le pulizie a turno. Ogni condomino fà il suo turno.
Ritengo che solo nei seguenti casi, ci siano gli obblighi da "datore del lavoro":
"s
ussiste un rapporto subordinato tra un condominio ed un addetto alle pulizie allorchè risulti in modo inequivoco la inesistenza di una seppur minima organizzazione di impresa da parte del lavoratore e l'assenza, quindi, di qualsiasi rischio attinente all'esercizio dell'attività, nonchè l'esistenza di un orario a carico del lavoratore stesso" (Pret. Venezia, 15 giugno 1990);"è configurabile un rapporto di lavoro subordinato, con il conseguente obbligo di versamento dei contributi previdenziali relativi all'assicurazione generale obbligatoria, nell'ipotesi di un condòmino che, senza disporre di una propria organizzazione autonoma, svolga giornalmente attività di pulizia delle scale in favore del condominio" (Pret. Parma, 31 marzo 1980).
e non nel caso in cui, effettivamente ogni condomino fà il suo turno. Sbaglio ?

AUTOMATIZZAZIONE CANCELLI


Cancelli elettrici

La delibera assembleare, con cui si dispone la chiusura di un’area di accesso allo stabile condominiale con un cancello, con consegna della chiave d’apertura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei poteri dell’assemblea di condominio atti­nendo all’uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione sen­za sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, e non incorre pertanto nel divieto, stabilito dall’art. 1120, comma se­condo, cod. civ., per le innovazioni pregiudizievoli della facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull’essenza del bene co­mune, né alterandone la funzione e la destinazione. Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1986, n. 7023,

In tema di condominio di edifici la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un’area di accesso al fabbricato condominiale con un cancello o con una sbarra coman­dati elettricamente e con consegna del congegno di apertura e di chiusura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei poteri dell’assemblea dei condomini, attinenti all’uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, e non incorre, pertanto, nel divieto stabilito dall’art. 1120, secondo comma, c.c. per le inno­vazioni pregiudizievoli delle facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull’essenza del bene comune, né alterandone la funzione o la destinazione. Cass. civ., sez. II, 29 agosto 1992, n. 9999,

L’apposizione, sul viale in compossesso che congiunge le rispettive abitazioni alla strada pubblica, da parte di alcuni dei compossessori, di un cancello di agevole apertura, con offerta delle chiavi agli altri contitolari e sistemazione di un chiavistello per l’apertura manuale, non costituisce molestia o turbativa del compossesso degli altri in quanto raffigura un atto lecito rientrante nel­le facoltà dei compossessori; trovando, allo stesso tempo, ogni eventuale incomodo nell’esercizio del passaggio adeguata com­pensazione nel soddisfacimento dell’esigenza comune a tutti i compossessori del passaggio (ed ai proprietari delle abitazioni ser­vite dal viale), di tutela del compossesso e della proprietà privata. Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 1994, n. 154,
Tribunale di Novara 19 febbraio 2007
Il Tribunale di Novara con decisione del 19 febbraio 2007 ha stabilito che le spese di automazione del cancello del passo carraio debbano essere ripartite tra tutti i condomini, in proporzione alle quote millesimali di ognuna delle porzioni immobiliari, anche se non posseggano autorimesse di proprietà esclusiva, qualora il cancello permetta comunque l'accesso alle parti comuni, non essendo rilevante la concreta utilizzazione che egli faccia del bene comune
Innovazione voluttuaria e sostituzione del cancello di ingresso
Corte app. civ. Lecce, sez. dist. Taranto, 27 agosto 2004, n. 288Ai sensi dell'art. 1121 c.c. l'innovazione voluttuaria deve essere molto gravosa e, in secondo luogo, deve trattarsi di impianto suscettibile di utilizzazione separata. Conseguentemente, deve ritenersi che la sostituzione del cancello di ingresso al piano interrato, ove si trovano i boxes di proprietà dei condomini integri - piuttosto - un intervento di carattere conservativo.

Banche dati ipocastatali per chiunque



Immobili
Catasto
ARTICOLO
Consulente immobiliare 794-2007
1183
Consultazione semplice
di rendite e redditi catastali
Dal 10 maggio scorso, attraverso il sito Internet
dell’Agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.
gov.it), cliccando su “Servizi
per i cittadini”, è possibile accedere ai “Dati
catastali on line”; questa procedura richiede
prima di scegliere fra archivio dei
fabbricati o dei terreni e poi consente “l’accesso
al servizio”, previo inserimento del codice
fiscale dell’utente, che porta a una
schermata in cui si richiedono gli identificativi
catastali del bene che interessa (comune
di appartenenza, sezione se esistente,
numero del foglio, quello della particella e,
infine, il subalterno se esistente).
Eseguito correttamente il percorso richiesto,
se si tratta di fabbricato, appariranno
i dati toponomastici, la categoria, la classe,
la consistenza e la rendita in euro e in
lire, mentre, nel caso di terreni, appariranno
la superficie in ettari, la qualità e la
classe di merito, quindi il reddito dominicale
e quello agrario.
Questo tipo di consultazione non fornisce
altre informazioni, quali per esempio gli intestatari,
ed è quindi fruibile specialmente
ai fini della compilazione delle dichiarazioni
dei redditi, da parte dei CAF o intermediari
professionisti incaricati o dello stesso
proprietario.
Ricordiamo comunque che, per i proprietari
di terreni agricoli, di cui recentemente
sono stati aggiornati gli estimi, a norma
dell’art. 2, comma 36, del D.L. 262/2006, è
attualmente disponibile sul predetto sito
dell’Agenzia, cliccando alla voce “Servizi
per il cittadino”, accedere a “variazioni colturali”,
sempre indicando gli estremi identificativi
catastali di ogni particella.
Consultazione di beni
immobili intestati
a un soggetto
Dal 1° giugno poi, previo accreditamento
del richiedente attraverso il sistema di autenticazione
dell’Agenzia delle entrate “fisco
on line”, è possibile ottenere l’elenco
dei beni iscritti in catasto intestati a uno
specifico soggetto, senza alcuna formalità,
anche perché, come è noto, le consultazio-
Nuovo decisivo miglioramento nei rapporti fra cittadini e Pubblica amministrazione con
l’entrata in vigore del decreto 4 maggio 2007 dell’Agenzia del territorio (a pag. 1186), attuativo
delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 5, del D.L. 2/2006, convertito dalla legge
81/2006, che ha disposto l’accesso via web ai dati censuari e pubblicistici, per qualunque
utente, cittadino, professionista, società, ente o associazione, semplificando al massimo le
procedure e riducendo gli oneri. Si tratta di un provvedimento che prevede tre forme di accesso,
a seconda del tipo di informazioni che si intendono ottenere: la prima, più semplice,
è in vigore dal 10 maggio; la seconda, più completa, è in vigore dal 1° giugno; mentre quella
più complessa, adatta ai professionisti, andrà a regime dal 1° gennaio 2008.
Franco Guazzone
Banche dati ipocatastali
on line per chiunque
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Catasto
ARTICOLO
Consulente immobiliare 794-2007
1184
ni catastali sono gratuite (Ag. territorio,
provv. 12 ottobre 2006).
Per ottenere l’accreditamento è necessario
entrare nel sito dell’Agenzia delle entrate,
www.agenziaentrate.gov.it, cercare la voce
“Servizi catastali”; cliccare su “On line ricerca
dei dati catastali degli immobili” e in
fondo cliccare su “accedi al servizio”, per
andare alla pagina “Come registrarsi ai
servizi Entratel o Fisconline”, che di conseguenza
porta alla pagina di richiesta del
codice PIN on line e quindi alla domanda di
abilitazione.
Nella schermata che segue è necessario indicare
il tipo di utente fra persone fisiche,
soggetti diversi dalle persone fisiche (società,
enti, banche, CAF, studi associati,
sindacati ecc.); Organi costituzionali, regionali
e Amministrazioni dello Stato; soggetti
abilitati all’assistenza tecnica dinnanzi
alle Commissioni tributarie, che non
hanno requisiti per l’invio telematico delle
dichiarazioni, per i quali è stato predisposto
un modello di domanda per accedere alle
banche dati del contenzioso tributario;
produttori di software che, avendo frequentato
corsi di formazione dell’Amministrazione
finanziaria, possono richiedere l’accesso
al servizio.
Solo in alcuni casi, poi, devono essere allegati
alla richiesta di abilitazione, in PDF, alcune
documentazioni specifiche delle associazioni
sindacali abilitate all’assistenza
CAF, l’elenco dei soggetti delegati per le
banche e le Poste Italiane e, infine, il rappresentante
legale o negoziale, che incarica
un dipendente della società per il servizio.
Compilata correttamente la domanda di registrazione,
viene immediatamente rilasciata
dall’Agenzia la prima parte del PIN
di 4 numeri, nonché il numero della domanda
di abilitazione; nei seguenti 15 giorni,
l’Amministrazione invierà una lettera al
richiedente, con l’indicazione della seconda
parte, per completare il PINCODE.
Consultazioni ipotecarie
In possesso del codice d’accesso, in via
sperimentale tramite il servizio “Porta dei
Pagamenti” di Poste Italiane S.p.a., è possibile
effettuare un deposito di anticipazione
delle tasse ipotecarie, per la consultazione
dei dati on line, tenendo conto che gli
importi dovuti, indicati nella Tabella allegata
al D.P.R. 347 del 31 ottobre 1990, saranno
aumentati del 50%.
A titolo informativo, le tasse ipotecarie più
richieste vanno da 4 a 6 euro per nominativo
o nota, mentre in caso di ricerca in ambito
nazionale, per ogni nominativo, il costo
è di 20 euro, importi sui quali viene calcolata
la maggiorazione del 50%, onere
modesto se si pensa che la ricerca fatta dal
proprio computer evita le perdite di tempo
per recarsi agli Uffici abilitati.
Consultazioni professionali
Dal 1° gennaio 2008 sarà, infine, rivoluzionata
la normativa per i notai, i professionisti
in genere e gli enti, che da questa data
vedranno aboliti i pesanti canoni annui attuali
(1.140 euro per i notai, 1.183 euro
per gli enti e 2.366 euro per i professionisti),
in quanto i loro collegamenti con le
banche dati saranno regolati da nuove convenzioni,
stipulate per via telematica direttamente
con l’Agenzia del territorio, sulla
base dello schema allegato B al decreto e
alle condizioni previste dagli allegati A1
per l’archivio catastale e A2 per quello ipotecario.
In base alle nuove convenzioni, della durata
di 3 anni con tacito rinnovo alla scadenza,
gli utenti dovranno versare, una
tantum, la somma di 200 euro, al momento
dell’attivazione del servizio e dell’assegnazione
del PINCODE parte prima e seconda,
oltre ai quali saranno dovuti solo
30 euro annui, per ogni singola password
rilasciata.
Stipulata la convenzione e attivato il servizio,
tutte le visure catastali saranno gratuite
(visura per nominativo o immobile, attuale
o storica, elenco immobili, estratto di
mappa, elaborato planimetrico, libretto
misure per atto di aggiornamento geometrico,
monografia di punto fiduciale e relativo
elenco delle coordinate), con esclusione
della visura di planimetrie che è possibile
richiedere solo agli uffici del Territorio
o al comune, con autorizzazione sottoscritta
e autenticata del proprietario.
Le visure ipotecarie, invece, sconteranno
le tasse sopra indicate e versate mediante
anticipazione di somme sul conto postale
unico nazionale del Territorio, per via telematica.
L’Agenzia si riserva il diritto di
stipulare speciali convenzioni con altri en-
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Catasto
ARTICOLO
Consulente immobiliare 794-2007
1185
ti pubblici e con quelli rappresentativi di
categorie professionali o associazioni sindacali.
Considerazioni conclusive
Si tratta di un provvedimento molto positivo,
messo a punto dopo lunghi studi dalla
Sogei, di cui è doveroso dare merito all’Agenzia
del territorio, che semplifica e rende
disponibile i dati catastali e pubblicistici
a qualunque utente, alla sola condizione
di possedere un computer, senza l’obbligo
di recarsi presso gli Uffici del territorio o
presso i comuni, dove le attese per i servizi
e le code sono tuttora la regola.
Dati catastali on line: al via il servizio di ricerca per codice fiscale
È attivo, a partire dal 1° giugno, il servizio telematico di ricerca attraverso il quale è possibile ottenere informazioni
relative ai beni immobili situati sul territorio nazionale (escluse le province autonome di Trento e Bolzano),
indicando il codice fiscale di un soggetto che sia presente come intestatario nella banca dati catastale
oltre alla provincia e al comune catastale dove si vuole eseguire la ricerca.
Il nuovo servizio si aggiunge a quello già disponibile dallo scorso 10 maggio, che consente di consultare, attraverso
il sito Internet dell’Agenzia del Territorio, direttamente e gratuitamente, le informazioni catastali relative
al classamento e alla rendita degli immobili, indicando esclusivamente gli estremi di identificazione catastale
(foglio, particella e subalterno).
Come funziona la ricerca – La consultazione per codice fiscale dell’intestatario è possibile sia dal sito Internet
dell’Agenzia del territorio (dalla pagina Servizi per i cittadini – “Dati catastali on line”) sia da quella dell’Agenzia
delle entrate (dalla pagina Servizi –“Servizi catastali”). La ricerca, limitata per il momento alle sole
persone fisiche, prevede una procedura di riconoscimento dell’utente attraverso il sistema di autenticazione
per i servizi telematici predisposto dall’Agenzia delle entrate. In pratica, effettuata la registrazione si accede al
servizio indicando il codice PIN assegnato.
Dati disponili on line – Il servizio fornisce informazioni che riguardano: gli elementi anagrafici del soggetto
intestatario dell’immobile; gli identificativi catastali degli immobili intestati al soggetto; i dati relativi alla titolarità
ed alla relativa quota di diritto; la rendita catastale e l’ubicazione per gli immobili censiti nel catasto dei
fabbricati; i redditi dominicale e agrario per gli immobili censiti al catasto terreni.
I dati rilasciati sono relativi esclusivamente ad atti catastali informatizzati e a beni immobili per i quali il codice
fiscale utilizzato per la ricerca corrisponda a quello dell’intestatario registrato negli archivi catastali.
Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze o errori nelle informazioni presenti negli archivi catastali è
possibile rivolgersi al Contact Center dell’Agenzia del territorio, che consente di presentare via Web, per alcune
tipologie di errore previste, richieste di rettifica dei dati catastali, oppure agli Uffici Provinciali dell’Agenzia
del territorio per richiedere informazioni e chiarimenti sulle modalità da seguire per l’eventuale richiesta
di rettifica o correzione dei dati catastali e sulla documentazione necessaria.
Maggiori chiarimenti sul servizio e sui termini tecnici sono contenuti nella pagina informativa presente nei siti
www.agenziaterritorio.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it.
Immobili
Catasto
LEGISLAZIONE
Consulente immobiliare 794-2007
1186
Accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione delle banche
dati ipotecaria e catastale
Agenzia del territorio – Decreto 4.5.2007
G.U. 107, 10.5.2007
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
􀀀 Art. 1 – Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale – 1. L’accesso al sistema telematico dell’Agenzia
del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale è consentito a chiunque
con accesso diretto o su base convenzionale, nel rispetto della normativa vigente, anche in tema di riutilizzazione
commerciale dei dati ipotecari e catastali, secondo le modalità previste nei seguenti Capi.
2. La consultazione telematica della banca dati ipotecaria effettuata in esenzione da tributi, in virtù di
espressa disposizione di legge, è consentita esclusivamente su base convenzionale.
CAPO II – ACCESSO TELEMATICO DIRETTO
􀀀 Art. 2 – Informazioni catastali censuarie – 1. L’Agenzia del territorio rende disponibili, sul proprio sito internet,
le sole informazioni relative al classamento e alla rendita degli immobili, individuati esclusivamente
tramite gli estremi di identificazione catastale.
􀀀 Art. 3 – Consultazione telematica ipotecaria e catastale – 1. Dal 1° giugno 2007, l’accesso diretto al sistema
telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati ipotecaria è consentito, in
via sperimentale, previa registrazione del richiedente tramite il servizio “Porta dei pagamenti” di Poste italiane
S.p.a., con il pagamento telematico delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione
effettuata, aumentate del cinquanta per cento.
2. Dal 1° giugno 2007, l’accesso diretto al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione
della banca dati catastale è consentito, in via sperimentale, previo accreditamento del richiedente con
le modalità previste per i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
3. L’accesso è disciplinato dalle condizioni generali, di cui agli allegati A1 e A2 al presente decreto, del
quale costituiscono parte integrante, che dovranno essere accettate all’atto della richiesta di consultazione.
􀀀 Art. 4 – Inibizione all’accesso telematico – 1. La violazione degli obblighi di cui al presente decreto e delle obbligazioni
assunte con l’accettazione delle condizioni generali comporta l’inibizione all’accesso telematico.
CAPO III – ACCESSO TELEMATICO SU BASE CONVENZIONALE
􀀀 Art. 5 – Disciplina convenzionale – 1. Dal 1° gennaio 2008 l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria
e catastale su base convenzionale è consentito dall’Agenzia del territorio, su istanza di parte, mediante la
stipulazione di apposita convenzione, conforme allo schema di cui all’allegato B al presente decreto, del quale
costituisce parte integrante, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.
􀀀Art. 6 – Durata della convenzione – 1. La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo
disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla scadenza.
2. Le parti possono inoltre recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
da inviare alla controparte con sessanta giorni di preavviso.
􀀀 Art. 7 – Importi dovuti – 1. Fatto salvo quanto previsto in materia di riutilizzazione commerciale dei dati
catastali ed ipotecari, per l’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale è previsto
il pagamento:
a) dell’importo di Euro 200,00, da corrispondere una tantum, a titolo di rimborso delle spese amministrative
connesse alla convenzione;
b) dell’importo di Euro 30,00 da corrispondere annualmente, per ogni password resa disponibile all’utente
nell’anno solare, a titolo di contributo per le spese sostenute per l’implementazione e la gestione dei sistemi
informatici;
c) delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione ipotecaria effettuata.
2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma
1 sono aggiornati periodicamente, con cadenza almeno triennale, sulla base delle intervenute variazioni
dei costi per la gestione del servizio.
3. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.
􀀀 Art. 8 – Convenzioni speciali – 1. L’Agenzia del territorio può stipulare convenzioni speciali, anche in deroga
alle disposizioni del presente Capo, con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L’Agenzia del territorio può stipulare convenzioni speciali con altri enti pubblici, nonché con enti rappresentativi
di categorie professionali.
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Catasto
LEGISLAZIONE
Consulente immobiliare 794-2007
1187
􀀀 Art. 9 – Sportelli catastali decentrati – 1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle
convenzioni speciali di cui al decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 6 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005.
􀀀 Art. 10 – Risoluzione della convenzione – 1. La violazione degli obblighi di cui al presente decreto e delle
obbligazioni assunte con la convenzione comporta l’immediata risoluzione della convenzione stessa, con conseguente
inibizione all’accesso al servizio.
􀀀 Art. 11 – Norma transitoria – 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, tutte le convenzioni stipulate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1991, n. 305, e del decreto ministeriale 10 ottobre
1992 e relativi provvedimenti di attuazione, mantengono la loro validità fino al 31 dicembre 2007.
CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI
􀀀 Art. 12 – Modalità di pagamento – 1. Gli importi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 7, sono versati contestualmente
all’attivazione del servizio da parte dell’utente, con le modalità indicate nella convenzione.
2. Gli importi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 7 sono dovuti per anno o frazione di anno solare
e sono versati contestualmente all’attivazione del servizio e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, con le modalità indicate nella convenzione.
3. Le tasse ipotecarie di cui all’art. 3, comma 1, e di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), sono versate anticipatamente
con modalità telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale di cui al provvedimento
del direttore dell’Agenzia del territorio 2 marzo 2007. Le somme così riscosse sono riversate dall’agente
contabile per le riscossioni telematiche alla Tesoreria centrale dello Stato ed agli Istituti tesorieri delle
regioni Sicilia e Sardegna, per la quota di pertinenza delle stesse regioni, entro il terzo giorno lavorativo
successivo a quello della riscossione.
􀀀 Art. 13 – Gestione sistemi informativi – 1. L’Agenzia del territorio ha l’esclusiva competenza di definire o
modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire
le informazioni memorizzate, ferma rimanendo la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all’amministrazione
finanziaria.
2. L’Agenzia del territorio ha inoltre la facoltà di variare la base informativa in relazione alle esigenze istituzionali,
a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informativo. Nessuna responsabilità
deriva all’Agenzia del territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni
suddette, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
􀀀 Art. 14 – Utilizzazione dei dati – 1. I dati acquisiti per via telematica ai sensi del presente decreto possono
essere utilizzati esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché in materia di riutilizzazione commerciale
dei dati e delle informazioni ipotecari e catastali.
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
􀀀 Art. 15 – Pubblicazione – 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Allegato A1
Condizioni generali per l’accesso diretto ai servizi telematici di consultazione della banca dati catastale,
ai sensi dell’art. 3 del decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007
Art. 1 – Oggetto – L’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati catastale
è consentito alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti, che il richiedente dichiara di accettare integralmente.
Art. 2 – Registrazione dei dati dell’utente – La consultazione telematica della banca dati catastale avviene previo accreditamento
del richiedente, con le modalità previste per i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Art. 3 – Tributi dovuti – La consultazione della banca dati catastale non è soggetta al pagamento di tributi.
Art. 4 – Utilizzazione dei dati – L’utente s’impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti esclusivamente
per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali nonché in materia di riutilizzazione commerciale dei dati catastali.
A tal fine l’utente dichiara di non essere riutilizzatore commerciale.
L’utente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 è responsabile dell’uso improprio od eccessivo delle
informazioni acquisite a seguito dell’accesso alla banca dati.
Art. 5 – Inibizione all’accesso – La violazione degli obblighi di cui al decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio
2007 e degli obblighi assunti con l’accettazione delle presenti condizioni generali comporta l’inibizione all’accesso telematico.
Art. 6 – Gestione dei sistemi informativi – L’Agenzia del territorio ha l’esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi
di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma
restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all’amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l’assoluta facoltà
di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche
relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull’Agenzia del territorio per danni di qualsiasi
natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
Immobili
Catasto
LEGISLAZIONE
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1188
L’utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l’Agenzia del
territorio si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.
Art. 7 – Tutela dei dati personali – Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”), i dati comunicati dall’utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da
parte dell’Agenzia del territorio, nel rispetto della normativa citata.
I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l’ausilio di
strumenti elettronici.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati
da parte dell’Agenzia del territorio è essenziale per l’adempimento degli obblighi di legge e per l’esecuzione del servizio e
che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l’Agenzia
stessa.
I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione
risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.
“Titolare” del trattamento dei dati è l’Agenzia del territorio con sede in Roma, Largo Leopardi n. 5 – c.a.p. 00185.
“Responsabile” del trattamento è il responsabile della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell’Agenzia
del territorio.
Spettano all’utente gli specifici diritti di garanzia indicati nell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 8 – Clausola di salvaguardia – Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali si applicano le disposizioni di
cui al decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007.
Allegato A2
Condizioni generali per l’accesso diretto ai servizi telematici di consultazione della banca dati ipotecaria,
ai sensi dell’art. 3 del decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007
Art. 1 – Oggetto – L’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati ipotecaria è
consentito alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti, che il richiedente dichiara di accettare integralmente.
Art. 2 – Registrazione dei dati dell’utente – La consultazione telematica della banca dati ipotecaria avviene previa registrazione
del richiedente tramite il servizio “Porta dei pagamenti” di Poste italiane S.p.A.
Art. 3 – Tasse ipotecarie – La consultazione della banca dati ipotecaria è consentita previo pagamento delle tasse ipotecarie
previste dalla normativa vigente per ogni consultazione effettuata, aumentate del cinquanta per cento, come da apposito
listino.
Gli importi di cui al periodo precedente sono versati dall’Utente con modalità telematiche, attraverso la “Porta dei pagamenti”
di cui all’art. 2, sul conto corrente postale unico a livello nazionale dell’Agenzia del territorio secondo le modalità
indicate che il richiedente dichiara di aver consultato e di accettare integralmente.
L’Agenzia del territorio rilascia apposita ricevuta delle tasse ipotecarie versate per i servizi richiesti.
Art. 4 – Utilizzazione dei dati – L’utente s’impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti esclusivamente
per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali nonché in materia di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari.
A tal fine l’utente dichiara di non essere riutilizzatore commerciale.
L’utente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 è responsabile dell’uso improprio od eccessivo delle
informazioni acquisite a seguito dell’accesso alla banca dati.
Art. 5 – Inibizione all’accesso – La violazione degli obblighi di cui al decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio
2007 e degli obblighi assunti con l’accettazione delle presenti condizioni generali comporta l’inibizione all’accesso telematico.
Art. 6 – Gestione dei sistemi informativi – L’agenzia del territorio ha l’esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi
di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma
restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all’amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l’assoluta facoltà
di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche
relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull’Agenzia del territorio per danni di qualsiasi
natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
L’utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l’Agenzia del
territorio si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.
Art. 7 – Tutela dei dati personali – Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”), i dati comunicati dall’utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da
parte dell’Agenzia del territorio, nel rispetto della normativa citata.
I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l’ausilio di
strumenti elettronici.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati
da parte dell’Agenzia del territorio è essenziale per l’adempimento degli obblighi di legge e per l’esecuzione del servizio e
che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l’Agenzia
stessa.
I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione
risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.
“Titolare” del trattamento dei dati è l’Agenzia del territorio con sede in Roma, Largo Leopardi n. 5 – c.a.p. 00185.
“Responsabile” del trattamento è il responsabile della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell’Agenzia
del territorio.
Spettano all’utente gli specifici diritti di garanzia indicati nell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 8 – Clausola di salvaguardia – Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali si applicano le disposizioni di
cui al decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007.
Immobili
Catasto
LEGISLAZIONE
Consulente immobiliare 794-2007
1189
Allegato B
Convenzione per l’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione
delle banche dati ipotecaria e catastale tra l’Agenzia del territorio, con sede in Roma – Largo Leopardi n. 5 –
rappresentata dal ...., di seguito denominata “Agenzia” e .... CF/PI: .... con residenza/sede in ....
rappresentato da .... in qualità di .... di seguito denominato “Utente”
Premesso:
a) che l’art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, stabilisce che “l’accesso ai servizi di consultazione telematica
ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale
dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ......”, rimandando ad appositi decreti del direttore dell’Agenzia
del territorio la definizione delle modalità attuative dell’accesso medesimo;
b) che con decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007 sono state stabilite le modalità di accesso al
sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale;
c) che l’utente ha richiesto di essere abilitato a collegarsi al sistema informativo dell’Agenzia per l’accesso al servizio
di consultazione telematica della banca dati:
– ipotecaria;
– catastale.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – Oggetto – L’utente è abilitato a collegarsi al sistema elettronico dell’Agenzia al fine di accedere al servizio di consultazione
telematica della banca dati ipotecaria e/o della banca dati catastale.
Art. 2 – Importi dovuti – L’attivazione del servizio è subordinata al versamento una tantum, a titolo di rimborso delle spese
amministrative connesse alla convenzione, dell’importo di euro 200,00.
Contestualmente all’attivazione del servizio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo, l’utente è inoltre tenuto
a corrispondere, per ogni password resa disponibile all’utente nell’anno solare, l’importo di euro 30,00 a titolo di contributo
annuale per le spese sostenute per l’implementazione e la gestione dei sistemi informatici.
Gli importi di cui ai commi precedenti, che potranno essere oggetto di aggiornamento periodico ai sensi dell’art. 7, comma
2, del decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007, sono versati dall’utente su apposito conto corrente
intestato all’Agenzia del territorio con modalità telematiche, attraverso il portale dell’Agenzia.
L’utente del servizio di consultazione della banca dati ipotecaria si impegna a versare preventivamente, con modalità
telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale intestato all’Agenzia, ai sensi del provvedimento del direttore
dell’Agenzia del territorio 2 marzo 2007, le somme per il pagamento anticipato delle tasse ipotecarie dovute.
Sulle somme versate non sono dovuti interessi.
Al momento della richiesta di erogazione del servizio, la somma dovuta per il pagamento dei relativi tributi viene detratta
dall’importo reso disponibile all’utente sul conto corrente unico nazionale.
Qualora l’importo reso disponibile all’utente non sia sufficiente ad effettuare il pagamento dei tributi dovuti, l’Agenzia
non procede all’erogazione del servizio.
L’Agenzia abiliterà l’utente ad una funzione di consultazione telematica mediante la quale potrà prendere visione dei versamenti
effettuati.
Art. 3 – Utilizzazione dei dati ed obblighi di tutela dei dati personali – L’utente s’impegna ad utilizzare le informazioni assunte
e i documenti ottenuti per fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali ed in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. In particolare l’utente
si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo
disciplinare tecnico, necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti in ragione della presente convenzione
rispondendo dell’operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori.
Art. 4 – Gestione dei sistemi informativi – L’Agenzia ha l’esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione,
ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando
la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all’amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l’assoluta facoltà di variare
la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio
sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull’Agenzia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti,
per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
L’utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l’Agenzia si riserva
di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.
Art. 5 – Risoluzione della convenzione – La violazione degli obblighi di cui al decreto del direttore dell’Agenzia del territorio
4 maggio 2007 e delle obbligazioni assunte con la presente convenzione ed in particolare l’inadempimento degli obblighi
di cui all’art. 3 comporta l’immediata risoluzione della convenzione stessa e la disabilitazione dell’accesso al servizio. La risoluzione
è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6 – Durata – La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla scadenza. Le parti possono inoltre recedere dalla
convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla controparte con sessanta giorni di
preavviso.
Art. 7 – Restituzione di somme depositate e non utilizzate – A seguito di risoluzione della convenzione o di recesso, l’utente
può richiedere all’Agenzia la restituzione delle somme versate per il pagamento anticipato delle tasse ipotecarie, rese disponibili
sul sistema telematico, ma ancora non utilizzate.
Art. 8 – Clausola di salvaguardia – Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di cui al
decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007.
Art. 9 – Foro competente – Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l’Agenzia e l’utente
direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Roma.
Art. 10 – Tutela dei dati personali – Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia
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Catasto
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Consulente immobiliare 794-2007
1190
di protezione dei dati personali”), i dati comunicati dall’utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da
parte dell’Agenzia, nel rispetto della normativa citata.
I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l’ausilio di
strumenti elettronici.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati
da parte dell’Agenzia è essenziale per l’adempimento degli obblighi di legge e per l’esecuzione del servizio e che, pertanto,
il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l’Agenzia stessa.
I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione
risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.
Art. 11 – Comunicazioni – Tutte le comunicazioni e notifiche all’Agenzia connesse all’esecuzione della presente convenzione
dovranno essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’Agenzia ........................................
L’Utente ......................................
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’utente approva specificamente i seguenti articoli 4, 5, 6 e 9.
L’Utente ........................................

Visione di documenti contabili e obblighi dell'amministratore



Visione di documenti contabili e obblighi dell'amministratore
La Corte di Cassazione è tornata a esaminare il problema del diritto dei condomini di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili condominiali anche al di fuori del rendiconto annuale e dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.
a cura di Ettore Ditta, avvocato

Il problema
Con una recente decisione la Corte di Cassazione [CI02-1323] ha affrontato nuovamente il problema degli obblighi dell'amministratore condominiale in relazione alle richieste dei condomini di esaminare i documenti contabili. Secondo una prassi risalente nel tempo, che veniva avallata anche dalla giurisprudenza del momento, i condomini hanno il diritto di prendere visione dei documenti relativi alla gestione condominiale soltanto in occasione dell'assemblea che deve approvare il rendiconto e, inoltre, una volta che è stato approvato il rendiconto, i condomini non mantengono più alcun diritto di fare verifiche sui documenti contabili. Con la sua ultima decisione, invece, la Cassazione ha censurato questa prassi affermando che, in qualunque momento, ciascun condomino dispone del diritto di chiedere di verificare la documentazione contabile e che l'amministratore, se non vi sono impedimenti determinati dal principio di correttezza, non può opporsi a tale richiesta, potendo chiedere all'interessato soltanto il rimborso delle spese collegate alla richiesta di esibizione (Cass. n. 15159 del 29 novembre 2001).

La sentenza della Cassazione
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte un condomino aveva richiesto all'amministratore le fotocopie di 4 fatture relative a spese sostenute dal condominio alcuni anni prima, ma l'amministratore si era rifiutato di consegnarle, sostenendo che i singoli condomini hanno il potere di visionare la documentazione condominiale soltanto al momento del rendiconto annuale e che i documenti richiesti si riferivano a bilanci pregressi che a suo tempo erano stati regolarmente approvati dall'assemblea; aveva aggiunto infine che il condomino istante non aveva neppure indicato i motivi per cui chiedeva la consegna dei documenti. Il condomino aveva quindi fatto ricorso all'autorità giudiziaria e mentre in primo grado il Pretore aveva respinto la domanda per difetto di interesse, in secondo grado il Tribunale aveva respinto l'appello osservando invece che, dal momento che il condominio è un ente di gestione privo di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, una volta che viene regolarmente approvato il bilancio consuntivo dall'assemblea, i condomini non hanno più il diritto di rimettere in discussione i conteggi approvati, ma soltanto di ricorrere all'autorità giudiziaria con le modalità ed entro i tempi previsti dall'art. 1137 cod. civ. La Cassazione ha però riformato totalmente la decisione di merito e ha affermato che la facoltà di ciascun condomino di chiedere e ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili può essere esercitata non solo (come è ovvio) in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche in qualsiasi altro momento; e ha precisato che il condomino che richiede di poter visionare i documenti non ha nessun obbligo di indicare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi e che gli unici limiti all'esercizio di tale facoltà sono che la richiesta non comporti un intralcio per l'attività di gestione condominiale e non violi i principi di correttezza. Ovviamente, ha precisato ancora la Cassazione, il condomino che richiede di visionare i documenti è tenuto a rimborsare i relativi costi.

La motivazione
La Corte di Cassazione, confermando del resto un principio che era già stato espresso in una sua decisione di qualche anno fa (Cass. n. 8460 del 26 agosto 1998), ha così stabilito che ciascun condomino ha sempre la facoltà di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili e quindi anche al di fuori del rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. La Corte, infatti, ha ricordato che il rapporto fra amministratore e condomini è analogo a quello del mandato con rappresentanza, anche se è dotato di caratteristiche del tutto peculiari, e quindi i condomini sono sempre titolari dei poteri di vigilanza e di controllo previsti dal contratto di mandato; in virtù di tale potere i condomini possono esercitare, in ogni tempo, la vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni e, perciò, di prendere visione dei registri e dei documenti che li riguardano. La Corte ha inoltre precisato che il condomino che richiede di visionare i documenti non è tenuto a specificare la ragione per cui desidera prenderne visione o estrarne copia e che le uniche condizioni a cui è sottoposto tale diritto del condomino sono che il suo esercizio non intralci l'attività di amministrazione e che non sia contrario ai principi di correttezza; che spetta quindi all'amministratore dimostrare l'inesistenza di qualunque effettivo interesse in capo ai condomini che chiedono di prendere visione dei documenti, perché non li riguardano personalmente oppure perché la richiesta è dettata da motivi futili o inconsistenti e comunque sono contrari alla correttezza. Per questi stessi motivi la Corte ha concluso che i costi collegati all'esercizio del diritto devono essere sostenuti dai condomini interessati.

I precedenti
L'orientamento giurisprudenziale ora contestato dalla sentenza della Cassazione si ritrova in una vecchia decisione della Suprema Corte (Cass. n. 2220 del 5 aprile 1984), secondo la quale nel condominio il potere del singolo condomino di controllare la gestione dell'amministratore e la documentazione a essa inerente sussiste, normalmente, in sede di rendiconto annuale presentato dall'amministratore e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, mentre, al di fuori di tale sede, il diritto del condomino stesso di ottenere dall'amministratore l'esibizione di determinati documenti contabili può essere riconosciuto solo ove si deduca e dimostri uno specifico interesse al riguardo. Espressione invece del mutamento di orientamento, che adesso è stato confermato dalla nuova sentenza della Suprema Corte, è la sentenza che è stata richiamata anche nella motivazione (Cass. n. 8460 del 26 agosto 1998), secondo cui nella comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà di richiedere e di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea; inoltre il comproprietario che richiede l'esibizione dei documenti contabili non ha alcun onere di specificare le ragioni per cui vuole prendere visione o estrarre copia dai documenti; e gli unici limiti all'esercizio di tale facoltà sono che essa non ostacoli l'attività di amministrazione, che non sia contraria ai principi di correttezza e che non si risolva in un onere economico per il condominio, dal momento che i costi relativi alle operazioni compiute devono gravare esclusivamente sui condomini che le richiedono. In senso analogo si può ricordare anche una sentenza di merito (Trib. Milano n. 4448 del 23 maggio 1988), con la quale in precedenza era stato pure deciso che il potere del singolo condomino di controllare la gestione dell'amministratore e la documentazione contabile a essa inerente sussiste normalmente in sede di rendiconto annuale presentato dall'amministratore, mentre, al di fuori di questa sede, il diritto del singolo condomino di ottenere l'esibizione di determinati documenti contabili può essere riconosciuto ove si deduca e dimostri uno specifico interesse al riguardo. Lo stesso Tribunale aveva subito dopo confermato tale impostazione affermando che l'approvazione, da parte dell'assemblea, dell'operato dell'amministratore, anche in assenza di tutti gli elementi di carattere formale che integrano il procedimento di rendiconto, non può precludere l'azione del singolo condomino volta a controllare la gestione dell'amministratore e la documentazione a essa inerente (Trib. Milano 15 giugno 1989). Merita di essere menzionata anche una altra decisione del Tribunale milanese secondo cui il diritto dei condomini di ottenere dall'amministratore la giustificazione delle spese esposte e l'esibizione dei documenti contabili normalmente può essere esercitato in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione annuale del rendiconto, anche se tale diritto deve essere riconosciuto pure al di fuori dell'assemblea, quando sussista un interesse concreto e attuale del singolo condomino (Trib. Milano n. 2205 del 7 marzo 1996). In senso opposto invece, per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, possono essere ricordate due decisioni dell'anno 1995: con la prima è stato affermato che il singolo condomino non ha diritto a controllare i documenti delle entrate e delle uscite dell'amministrazione condominiale in quanto, fra le norme sul condominio degli edifici, non si riscontrano disposizioni che riconoscano tale diritto al condomino assente o dissenziente (Giudice di pace Casamassima n. 2 del 24 ottobre 1995); mentre con la seconda è stato deciso che, dal momento che destinatario del rendiconto di gestione è l'assemblea quale tipica espressione della collettività condominiale mandante, l'approvazione del rendiconto stesso in sede assembleare rappresenta di per sé fatto impeditivo dell'ulteriore esercizio di poteri di controllo sulla gestione economica da parte del singolo condomino, tranne che nell'ipotesi di invalidità della deliberazione assembleare per eccesso di potere sotto i profili procedimentali e/o sostanziali, che ricorrono qualora l'assemblea abbia fatto malamente uso della propria discrezionalità in danno della posizione del singolo condomino esprimendo il proprio benestare nei confronti dell'operato dell'amministratore che abbia in concreto impedito al singolo una verifica documentale preventiva oppure che abbia esposto costi non corrispondenti a esborsi di effettiva competenza della collettività (Trib. Milano 30 novembre 1995).

Osservazioni conclusive
Come si vede, in una situazione caratterizzata da anni da incertezza anche sul piano giurisprudenziale, la sentenza della Suprema Corte n. 15159 del 29 novembre 2001, ha portato un po' di chiarezza, riaffermando peraltro un principio già enunciato dalla stessa Corte con la sent. n. 8460 del 26 agosto 1998, anche se con riguardo alla comunione di diritti reali e non specificamente con riguardo al condominio; ciò che invece è avvenuto con la sentenza in commento che si riferisce proprio a una situazione condominiale. Se il contenuto della decisione della Suprema Corte è chiaro nel suo complesso e comporta una maggior trasparenza dei rapporti di gestione condominiale anche quando ciò può avvenire in qualche modo a scapito dell'efficienza dell'attività dell'amministratore (che si può trovare continuamente sottoposto alle richieste dei condomini di prendere visione, e riceverne copia, dei documenti contabili anche relativi agli esercizi precedenti), qualche ulteriore considerazione può essere rivolta a due particolari aspetti menzionati dalla Cassazione: quello dell'insussistenza del diritto dei condomini di chiedere l'esibizione dei documenti contabili qualora ciò comporti la violazione del principio della correttezza; e quello dell'obbligo, per i condomini che richiedono l'esibizione dei documenti contabili, di pagare tutte le spese relative. Incominciamo da quest'ultimo aspetto, che presenta tutto sommato i problemi minori. Obbligo, per il condomino che richiede l'esibizione dei documenti contabili e magari se ne fa rilasciare copia fotostatica, di pagarne i costi significa essenzialmente che l'amministratore ha il diritto di essere tenuto indenne dai costi causati dalla richiesta del condomino; di conseguenza egli può chiedere il rimborso del costo delle fotocopie che gli sono state richieste così come, nei casi in cui ciò venga giustificato da una particolare attività effettivamente svolta, può chiedere anche il rimborso delle spese relative a tale attività. L'amministratore non può invece chiedere compensi che non trovano giustificazione in rapporto a quanto ha dovuto fare realmente per ottemperare alla richiesta del condomino di verificare i documenti di cui dispone. È appena il caso di aggiungere che, così come ha affermato testualmente la Cassazione laddove ha specificato che l'esercizio del potere di prendere in visione i registri e i documenti condominiali non deve determinare un intralcio dell'attività dell'amministratore, l'amministratore ha l'obbligo di ottemperare alla richiesta del condomino, ma tale richiesta deve essere evasa compatibilmente con le effettive esigenze dell'attività dell'amministratore. In altre parole, da un lato l'amministratore non può allegare scuse ingiustificate per non adempiere o anche solo ritardare l'adempimento della richiesta del condomino di esibizione dei documenti (perché violerebbe il principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza in commento), ma, dall'altro lato, il condomino che chiede all'amministratore l'esibizione dei documenti deve saper attendere il tempo ragionevolmente necessario e non può pretendere che l'amministratore e i suoi dipendenti trascurino tutti gli altri loro impegni professionali e ogni attività dello studio per dare modo al condomino di visionare immediatamente ciò che chiede. Per quanto riguarda invece il divieto di violare il principio della correttezza, questo aspetto crea qualche dubbio soprattutto in relazione al significato del principio di correttezza. In proposito, anche perché la Suprema Corte ha enunciato tale obbligo in modo generico e senza operare alcun specificazione, sembra corretto ritenere, anche ai fini che qui interessano, che il principio di correttezza si deve considerare rispettato fino a quando le parti si comportano secondo il canone generale della buona fede e l'esibizione dei documenti condominiali non determina la violazione di specifiche disposizioni di legge (come, per esempio, la normativa sulla riservatezza, attualmente disciplinata dalla legge 675 del 31 dicembre 1996).

Giurisprudenza

Condominio; amministratore; attribuzioni; rendiconto; facoltà di ciascun condomino di ottenere l'esibizione dei documenti contabili; limitazione al momento della presentazione del rendiconto; esclusione; necessità di specificare le ragioni della richiesta; esclusione Cass. civ., sent. n. 15159, 29.11.2001, Sez. II, Pres. Corona, Rel. Riggio
Svolgimento del processo
Con citazione del 6 agosto 1995 F.O. conveniva dinanzi al Pretore di Torino G.N. quale amministratore del condominio di corso ... in Torino e, premesso di essere proprietario di una unità immobiliare facente parte dello stesso, ne chiedeva la condanna a consegnargli le copie fotostatiche di 4 fatture relative a spese sostenute dall'amministrazione, relative agli esercizi 1993 e 1994. L'amministratore, costituitosi, resisteva alla domanda rilevando che il singolo condominio aveva il potere di visionare la documentazione solo in sede di rendiconto annuale, mentre i documenti oggetto della richiesta dell'attore si riferivano a bilanci pregressi, a suo tempo regolarmente approvati dall'assemblea. Inoltre l'attore non aveva neppure indicato quale interesse avesse a ottenere la consegna delle copie richieste. Con sentenza del 15 gennaio 1996 il pretore dichiarava inammissibile la domanda proposta da F.O. per difetto di interesse e compensava le spese giudiziali. A seguito di impugnazione da parte di costui il Tribunale di Torino, con sentenza del 4 marzo 1998, in parziale riforma della decisione del pretore, respingeva la domanda di F.O., confermando nel resto e compensando anche le spese di secondo grado. Il Tribunale, per quanto ancora interessa in questa sede, rilevava che non poteva negarsi che l'appellante, quale comproprietario dei documenti richiesti e mandatario, unitamente agli altri condomini, nel rapporto tra condominio e amministratore avesse un interesse concreto alla decisione richiesta. Tuttavia la sua domanda risultava infondata in quanto, essendo il condominio un ente di gestione, diretto all'amministrazione delle cose di proprietà comune, privo di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, e dipendendo la sua vita dalle decisioni assunte dall'assemblea condominiale e dall'attività di gestione esercitata dall'amministratore, le attribuzioni di tali organi condizionano il contenuto e le modalità di esercizio dei diritti dei singoli condomini. In particolare, una volta approvato il bilancio consuntivo dall'assemblea con le maggioranze prescritte, non è consentito ai condomini rimettere in discussione i conteggi approvati, ma solo ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi e nei tempi di cui all'art. 1137 cod. civ. Pertanto, al di fuori dei giorni precedenti la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, o durante lo svolgimento dell'assemblea stessa, il diritto di disporre e controllare i documenti di spesa può essere esercitato solo entro un lasso di tempo ragionevole, tale da consentirne il reperimento, e comunque in presenza di uno specifico, concreto e attuale interesse al riguardo, che nella specie l'attore non aveva saputo o voluto indicare. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza F.O., in base a un unico, articolato motivo di ricorso. Il condominio non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1723 cod. civ. e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza il ricorrente, pur ammettendo che la motivazione adottata dal tribunale è conforme all'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione degli ultimi anni, richiama tuttavia una decisione di senso contrario (Cass., n. 8460 del 26 agosto 1998, Sez. II) che, decidendo un caso analogo a quello in esame, in base a una diversa impostazione della problematica connessa, è pervenuta a una diversa soluzione, affermando il principio secondo cui il potere di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili spetta ai condomini non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per cui essi intendono prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi: sempre che l'esercizio di tale potere non intralci l'attività amministrativa, non sia contrario ai principi di correttezza e i relativi costi siano assunti dai condomini istanti. Il motivo è fondato. Con la decisione richiamata dal ricorrente, il cui contenuto il Collegio condivide pienamente, questa Corte ha affermato che il potere di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili spetta ai condomini non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per cui essi intendono prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l'esercizio di tale potere non intralci l'attività amministrativa, non sia contrario ai principi di correttezza e i relativi costi siano assunti dai condomini istanti. La Suprema Corte, con la sentenza in questione, analizzando la struttura del condominio ha rilevato che in esso si rinvengono gli organi propri delle formazioni collettivistiche, ma la disciplina dell'organizzazione si informa a principi propri dei gruppi individualistici, in quanto all'assemblea e all'amministratore sono assegnati poteri di mera gestione, che non incidono sui diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, né sulle obbligazioni per la conservazione e per l'uso delle cose comuni ascritte ai singoli in ragione della proprietà comune. Quindi, osservato che il rapporto tra l'amministratore e i condomini è analogo a quello del mandato con rappresentanza, sebbene con caratteristiche del tutto peculiari, e che i condomini, in quanto mandanti, sono titolari dei poteri di vigilanza e di controllo previsti dal contratto di mandato, è stato osservato che non vi è ragione di impedire agli stessi di esercitare, in ogni tempo, la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento dell'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni e, perciò, di prendere visione dei registri e dei documenti che li riguardano, sempre che la vigilanza ed il controllo non si risolvano in un intralcio all'amministrazione, non siano contrari al principio della correttezza e che delle attività afferenti alla vigilanza e al controllo i condomini si addossino i costi. Non è necessario, pertanto, che i condomini specifichino la ragione per cui vogliono prendere visione o estrarre copia dei documenti, spettando all'amministratore l'onere di dedurre e dimostrare l'insussistenza di qualsivoglia interesse effettivo in capo ai condomini istanti, perché i documenti personalmente non li riguardano, ovvero l'esistenza di motivi futili o inconsistenti e comunque contrari alla correttezza. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di appello di Torino, che deciderà la controversia applicando i principi sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. (Omissis)